Art. 3.
(Affidamento dell'insegnamento

dell'educazione ambientale).

      1. All'insegnamento dell'educazione ambientale sono preposti:

          a) nella scuola elementare il personale insegnante in servizio;

 

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          b) nella scuola media gli insegnanti ai quali sono affidati i corsi di educazione civica;

          c) nelle scuole superiori i docenti della specifica area abilitante della geografia.

      2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, definisce le modalità per la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale per i docenti cui sono affidati gli insegnamenti di cui al comma 1. I corsi di qualificazione hanno la durata di sei mesi e si svolgono nelle università presso cui sono attivati corsi di laurea in scienze della formazione; i relativi programmi sono adeguati al livello dell'insegnamento da prestare e definiti tenendo conto dei programmi di insegnamento.